Chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico

Chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 aprile 2016

Il MISE, con la risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016, reca chiarimenti in materia di attività di massaggi non riconducibili alle tipologie di massaggi aventi finalità di carattere terapeutico o di miglioramento e protezione dell’aspetto estetico, ma riguardanti il più generico mantenimento di una naturale condizione di benessere.

Nello specifico, si tratta dei massaggi Tui Na o Thai Massage. Il Ministero, nel ribadire quanto già più volte sostenuto in precedenti note, ritiene che, in mancanza di specifiche disposizioni legislative, le attività di massaggi non riconducibili alle tipologie di massaggi aventi finalità di carattere terapeutico o di miglioramento e protezione dell’aspetto estetico, ma riguardanti il più generico mantenimento di una naturale condizione di benessere, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all’esercizio, quali ad esempio il titolo abilitante alla professione di estetista, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili, nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali (ad esempio relativamente all’idoneità dei locali).

Il Ministero della Salute, con la nota n. 36979 del 7 agosto 2013, ha precisato che l’attività del massaggio thailandese non è annoverabile tra le prestazioni sanitarie, poiché non ha finalità terapeutica, né tanto meno finalità estetica.

Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 117339 del 14 luglio 2015, ha avuto modo di ritenere che l’attività di operatore di massaggi Tui Na dovesse essere inserita nell’ambito più ampio della categoria delle c.d. “Discipline Bio-Naturali”, non regolamentate a livello nazionale.

In conclusione, l’attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 - dunque non è di tipo estetico - e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria - e pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo-, è da considerarsi libera e suscettibile di ricadere nell’ambito della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

Ci permettiamo di aggiungere che, secondo quanto stabilito dal comma 4, dell’art. 1, della citata legge n. 4/2013, “L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista”.