Attestato di Qualità dei Servizi

UNO DBN è presente nell’elenco delle Associazioni Professionali che rilasciano

l' "Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati"

come previsto dall’art.2, comma 7, della legge n. 4/2013.

 

L’elenco è pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy,

e può essere consultato attraverso il seguente link: Ministero

 

 

Attestato di Qualità dei Servizi rilasciato da UNO DBN 
ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4

L'attestato rilasciato da UNO DBN ai propri Soci Operatori Professionisti garantisce la trasparenza del mercato dei servizi professionali e la tutela dei consumatori.

L'attestato garantisce:

  • la regolare iscrizione del Socio Operatore Professionista
  • il possesso dei requisiti necessari all'iscrizione ad UNO DBN
  • gli standard qualitativi e di qualificazione professionale nell'esercizio dell'Attività Professionale
  • la copertura per la responsabilità civile professionale.
  • l'aver sottoscritto il Codice Deontologico e di Condotta
  • alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello per il Cittadino di cui all'art. 2, comma 4, Legge 4/2013.

 

L’Elenco degli Operatori Professionisti è per legge pubblico ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, pertanto consultabile sul sito ufficiale di UNO DBN.

La validità dell’Attestato rilasciato da UNO DBN ai propri Soci è di un anno dalla data del rilascio e la sua validità è subordinata alla permanenza dell’iscrizione quale Socio UNO DBN ed al suo aggiornamento. Il periodo di validità dell’attestazione è specificato nell’attestazione stessa.

La permanenza nella categoria di Socio Operatore Professionista presuppone l'aggiornamento ogni due anni organizzato da UNO DBN stessa o da un Ente di Formazione Convenzionato.

 

Altre informazioni

Che cos’è la Legge 4/2013?
La Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 26 gennaio 2013, promuove l’autoregolamentazione volontaria delle professioni non regolamentate e delle loro associazioni, con l’obiettivo di creare dei marchi di qualità che siano distintivi per i professionisti e soprattutto per chi utilizza i loro servizi professionali (v. artt. 4, 7 e 8).

Perché la Legge 4/2013 è importante per gli Operatori DBN?
Il mondo della qualità è un mondo prevalentemente volontario. La qualificazione della professione non si basa solo su norme cogenti, come nel caso degli Ordini professionali, ma anche su strumenti di carattere volontario, ovvero certificazioni, marchi, attestati ecc. Il controllo su tali strumenti è pubblico, tuttavia molto è lasciato all’autoregolamentazione dei privati. (v. Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi - Domande frequenti (FAQ) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Che cos’è l’attestato di qualità rilasciato dalle associazioni professionali?
È un “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” prestati dall’associato e può essere rilasciato soltanto ai membri delle associazioni professionali iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Chi può rilasciare l’attestato di qualità?
Le associazioni professionali che soddisfano determinati requisiti imposti dalla Legge, ovvero che verificano le competenze dei propri iscritti, ne controllano l’aggiornamento professionale costante e il rispetto del Codice Deontologico, possono essere incluse in un elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e autorizzate a rilasciare ai propri associati un “attestato di qualità” (v. Legge 4/2013 art. 4, comma 1, secondo periodo).

Per esercitare la professione di Operatore DBN è necessario essere iscritti a un’associazione che rilascia l’attestato di qualità?
No, la Legge 4/2013 non istituisce barriere all’ingresso per le professioni non regolamentate e non ha modificato la legislazione in materia di attività professionali riservate. In altre parole, nulla cambia per la nostra professione. L’unico obbligo introdotto da questa legge, all’art. 1, comma 3, è quello di fare riferimento, nei rapporti scritti con il cliente, agli estremi della legge stessa.