Oggetto: Chiarimenti su Patentini, Certificazioni e Obblighi Legali nelle Discipline Bio-Naturali e Olistiche
Cari Associati e Studenti,
In risposta alle numerose richieste di chiarimento riguardanti la validità di patentini, certificazioni e obblighi legali nel settore delle Discipline Bio-Naturali (DBN) e olistiche, desidero fornirvi un quadro chiaro e preciso della normativa vigente.
1. Distinzione tra Attività Sportive e Attività Olistiche
È fondamentale distinguere tra le attività sportive, riconosciute dal CONI, e le discipline olistiche. Alcuni Enti di Promozione Sportiva (EPS) promuovono impropriamente patentini per discipline olistiche al fine di ampliare il loro mercato. Tuttavia, tali pratiche non hanno alcun fondamento normativo e possono risultare fuorvianti per i professionisti del settore.
2. Patentini Sportivi e D.lgs. 36/2021
Il Decreto Legislativo 36/2021 regola esclusivamente il settore dello sport dilettantistico e stabilisce l’obbligo di specifici diplomi e patentini solo per attività riconosciute dal CONI. Le discipline olistiche non rientrano in tale regolamentazione, pertanto yoga, tai chi, massaggio ayurvedico, shiatsu, massaggio olistico, Jin Shin Do® e pratiche simili non necessitano di alcun patentino per essere esercitate professionalmente.
3. Tesserini Tecnici Rilasciati dagli EPS
I tesserini tecnici emessi dagli Enti di Promozione Sportiva per le discipline olistiche non hanno alcun valore legale. Non esiste alcun obbligo per palestre, Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o centri olistici di richiedere tali certificazioni. Le DBN rientrano infatt, tra le libere professioni non regolamentate, come sancito dalla Legge 4/2013.
4. Certificazioni Private e Corsi "Certificati" o "Riconosciuti"
Molti enti privati rilasciano certificazioni e attestati, ma è importante sottolineare che non hanno valore legale e non costituiscono un requisito per esercitare l’attività. L’unico organismo normativo che può rilasciare certificazioni riconosciute a livello nazionale è UNI, ma attualmente nel settore olistico tali certificazioni risultano onerose e scarsamente diffuse.
Inoltre, alcune scuole pubblicizzano corsi come "certificati" o "riconosciuti", inducendo i professionisti a credere che tali qualifiche abbiano un valore ufficiale o obbligatorio.
È fondamentale verificare sempre chi riconosce effettivamente il corso e se il riconoscimento ha effettiva valenza legale. Spesso si tratta di semplici attestati privati, rilasciati dalla scuola stessa o da enti senza alcuna autorità normativa nel settore.
5. Registri Regionali delle DBN
Alcune Regioni, come Lombardia e Toscana, hanno istituito registri specifici per le Discipline Bio-Naturali, garantendo il riconoscimento formale di determinati requisiti. Tuttavia, l’iscrizione a tali registri non è obbligatoria per esercitare la professione, trattandosi di un settore regolato dalla Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi.
6. Esercizio della Libera Professione
Le discipline bio-naturali e olistiche rientrano nell’ambito delle libere professioni. Nessuna normativa impone il possesso di specifici attestati o diplomi per esercitare tali attività, purché vengano rispettati gli obblighi fiscali e normativi previsti dalla Legge 4/2013.
L’unico requisito formale è indicare esplicitamente il riferimento alla Legge 4/2013 nella documentazione rilasciata a terzi (contratti, ricevute, materiali promozionali, ecc.).
7. Obblighi Relativi al Certificato Medico
Non è previsto alcun obbligo di certificato medico per la pratica di discipline olistiche quali yoga, pilates, shiatsu, massaggi ayurvedici, massaggio olistico, Jin Shin Do® e pratiche affini, a meno che non vi sia una specifica richiesta da parte della struttura ospitante.
8. Disciplina delle Attività a Confine tra Olistico e Sportivo
Alcune discipline, come il tai chi o la danza, possono rientrare sia nell’ambito sportivo (se finalizzate alla competizione) sia nell’ambito olistico (se orientate al benessere e allo sviluppo personale). In questi casi, il criterio di riferimento è la finalità dell’attività:
- se è finalizzata alla preparazione atletica o alla competizione → rientra nell’ambito sportivo e deve seguire le normative del CONI.
- se è finalizzata al benessere, alla crescita personale e alla consapevolezza corporea → rientra tra le Discipline Bio-Naturali e non è soggetta a regolamentazione sportiva.
Conclusione
Spero che questi chiarimenti vi siano di supporto per orientarvi nel complesso panorama normativo delle Discipline Bio-Naturali. Vi invito a diffidare da informazioni fuorvianti e a verificare sempre la fondatezza delle richieste di certificazioni o patentini.
Per qualsiasi ulteriore domanda, resto a disposizione.
Cordiali saluti,
Pierluigi Duina
Presidente di UNO DBN
