Codice deontologico e di condotta

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA
DELL'OPERATORE IN DISCIPLINE BIO NATURALI


1) Relazione con l'utente

L'Operatore in Discipline Bio Naturali (brevemente anche Operatore DBN) opera in un ambiente dignitoso e pulito, accoglie l'utente con cortesia, correttezza ed onestà. Curerà in modo particolare la sua persona facendo attenzione all'aspetto, alla pulizia ed alla propria salute, nonché alla sua integrità psicofisica e morale.
L'Operatore DBN pone tutte le sue conoscenze e capacità al servizio dell'utente utilizzando la massima scrupolosità e sostegno per accompagnarlo verso il miglioramento e la conservazione del proprio benessere e delle proprie risorse vitali.
L'Operatore DBN è tenuto al rispetto dell'utente e della sua condizione psicofisica, e non può approfittare del rapporto professionale per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
L'Operatore DBN stimola nell'utente un atteggiamento attivo della personalità scoraggiando qualunque forma di dipendenza. 
L'Operatore DBN, prima di iniziare la sua pratica, informa l'utente sulla tecnica che sta per applicare e sulle modalità del trattamento. Egli dovrà chiedere inoltre se esistano dei motivi per i quali la tecnica illustrata possa nuocere in qualche maniera l'utente. 
L'Operatore DBN non prescrive / consiglia farmaci o diete, nemmeno suggerisce al cliente la sospensione di un farmaco o la variazione dei dosaggi.
L'Operatore DBN non utilizza manovre, non dispensa consigli o altro che possano nuocere alla salute del proprio utente.
L'Operatore DBN instaura con l'utente il necessario rapporto di fiducia e supporto, pur mantenendosi in un ambito strettamente professionale. 
L'Operatore DBN accetta un utente già assistito da un Collega solo se ha definito a tutti gli effetti il rapporto con il primo Operatore, o per evidente ed espressa volontà del Cliente a cambiare Operatore.

 

2) Tutela dei minori

L'Operatore DBN, a tutela del minore, esegue la prestazione in presenza di un genitore o in mancanza, di un adulto accompagnatore.

 

3) Segreto professionale

L'Operatore DBN è subordinato al segreto professionale ed al rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

 

4) Impegno professionale

L'Operatore DBN non invade i campi professionali per i quali non è qualificato.
L'Operatore DBN, laddove onestamente riconosca la non adeguatezza della sua opera rispetto al problema specifico dell'utente, è tenuto ad informarne questi in modo chiaro ed esplicito, consigliando eventualmente interventi di altri professionisti.
L'Operatore DBN mantiene un comportamento di massima correttezza, solidarietà ed onestà con utenti, collaboratori, colleghi o terzi in generale, evitando tutto quanto possa pregiudicare la reputazione personale e della categoria di appartenenza.
E' fatto obbligo all'Operatore in DBN evitare qualsiasi forma di accaparramento di utenza in violazione dei principi di correttezza e solidarietà professionale con i Colleghi. 
L'Operatore DBN deve improntare i rapporti con i colleghi nella massima correttezza e solidarietà professionale.
L'Operatore DBN si impegna ad esercitare la sua attività secondo coscienza e nel rispetto delle leggi vigenti.
L'Operatore DBN Professionale esercita la libera professione direttamente di persona, senza pseudonimo.
L'Operatore DBN Professionale sarà chiaro, coerente e corretto nell'applicazione della propria parcella. Se utilizza il modello di consenso informato ne dovrà dare una copia all'utente allegandola alla fattura o ricevuta emessa.

 

5) Aggiornamento professionale

L'Operatore DBN Professionale è tenuto all'aggiornamento permanente delle proprie competenze ed a conseguire l'annuale attestato di qualità, pena la cancellazione dall'elenco dei Soci Operatori Professionali - ESOP.

 

6) Pubblicità

L'Operatore DBN non deve utilizzare nella propria pubblicità termini non inerenti alla propria professione ed in particolare termini di ambito sanitario.
L'Operatore DBN non deve fare pubblicità comparativa denigrante verso altri Colleghi o altre discipline.
L'Operatore DBN si astiene da qualsiasi forma di pubblicità ingannevole.
L'Operatore DBN, su richiesta dell'utente, cerca ogni forma di collaborazione con altre figure professionali, rispettando il rapporto esistente tra loro, evitando di contrapporsi con giudizi di valore. 
L'inosservanza delle regole e la non correttezza delle informazioni fornite dall'Operatore DBN al consumatore, attraverso comunicazioni web, materiale pubblicitario o informative web, saranno sanzionate con provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità dell'infrazione.

 

7) Titoli e qualifiche

L'Operatore DBN in possesso dell'attestato di qualità UNO DBN, ha diritto all'utilizzo del logo nel proprio biglietto da visita, volantino pubblicitario o sito web.
L'Operatore DBN è tenuto ad esporre in luogo visibile i propri attestati di competenza, le eventuali qualifiche ottenute, l'attestato annuale della regolare iscrizione ad UNO DBN ed il codice deontologico.

 

8) Sportello del consumatore

L'Operatore DBN comunicherà ai propri utenti le modalità di accesso allo "sportello del consumatore" di cui all'articolo 2 comma 4 della Legge che regolamenta le professioni non organizzate, fornendo i recapiti telefonici e telematici attraverso i quali potrà comunicare con UNO DBN.


9) Sanzioni disciplinari

Qualora non vi fossero le condizioni per una conciliazione bonaria tra Socio Ordinario / Operatore DBN Professionale ed un collega o nei confronti di un suo utente / cliente, e qualora dalla fase istruttoria risultasse palese un comportamento scorretto, il Presidente di UNO DBN avrà l'obbligo di richiedere l'intervento del Collegio dei Probiviri. Gli interessati potranno addire comunque alle vie legali indipendentemente dai giudizi formulati.

L'associazione, dopo attenta valutazione, tenuto conto del grado di gravità del comportamento deplorevole, applicherà una delle seguenti sanzioni in proporzione alla violazione della norma deontologica, all'associato UNO DBN che sia stato giudicato colpevole di un comportamento deplorevole nell'esercizio della professione o che nel proprio operato manifesti un atteggiamento non conforme alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice deontologico e di condotta, che offendano il cliente o che ledano il decoro e la dignità della professione o degli associati.

Le sanzioni si distinguono in:

  • Ammonizione.
  • Censura.
  • Sospensione temporanea dall'associazione.
  • Espulsione dall'associazione.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

  • Intenzionalità del comportameno.
  • Grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell'evento.
  • Grado di danno o di pericolo causato.
  • Presenza di circostanze aggravanti o attenuanti.
  • Recidività e/o reiterazione.

 

Ammonizione

La sanzione dell'ammonizione consiste nella contestazione dell'infrazione, attraverso un richiamo scritto comunicato all'interessato sull'osservanza dei suoi doveri e un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione.

In caso di abuso o mancanza, che possano dar luogo ad ammonizione, commessi nei confronti di utenti - consumatori, di altro associato o di eventuali enti, il Presidente dell'Associazione esperisce un preventivo tentativo di conciliazione tra le parti interessate.

 

Censura

La sanzione della censura consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica. 
E' inflitta nei casi di abusi o di mancanze, che siano lesive del decoro e della dignità della professione.
In caso di abuso o di mancanza che possano dare luogo alla censura, commessi nei confronti di utenti/clienti/consumatori o di altro iscritto all'Associazione o di Enti, il Presidente esperisce un preventivo tentativo di conciliazione.

 

Sospensione temporanea

La sospensione temporanea dell'Associazione consiste nella sospensione dalla condizione di associato con la conseguente perdita temporanea di ogni diritto. Il provvedimento di sospensione temporanea, a tutela del consumatore, è reso pubblico, come pubblica sarà la sua eventuale riammissione.

La sanzione della sospensione temporanea viene inflitta fino ad un massimo di due anni:

  • per violazioni dei codici deontologico e di condotta, che possano arrecare grave danno a utenti, clienti, consumatori o ad altro iscritto all'associazione,
  • per aver generato una più estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto.

Nei casi di maggiore gravità, la sanzione della sospensione temporanea può essere motivatamene inflitta in via cautelare provvisoria al momento dell'apertura del procedimento disciplinare.

La riammissione all'Associazione avviene dopo la regolarizzazione delle quote non versate nel periodo di sospensione e contestualmente all'iscrizione del successivo corso di aggiornamento, quale risarcimento minimo del danno causato all'immagine della Associazione stessa.

 

Espulsione

L'espulsione consiste nella cancellazione dal libro degli associati ed il provvedimento di espulsione a tutela del consumatore è reso pubblico.
La sanzione dell'espulsione dall'Associazione viene applicata:

  • Nei casi di violazione del codice deontologico e/o di condotta non conforme al decoro e alla dignità della professione di gravità tale da rendere incompatibile la permanenza nell'associazione.
  • In caso di condanna penale, di interdizione dei pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata per reati gravi passati in giudicato e che siano di gravità e di risonanza tale da rendere incompatibile la permanenza nell'Associazione.
  • In caso di ricovero ospedaliero psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, secondo comma del codice penale.
  • In caso di condanna definitiva per un qualsiasi reato commesso in relazione all'attività professionale o in occasione di essa, o all'appartenenza e all'esercizio delle funzioni inerenti a una carica nell'associazione o in occasione di esse.
     

Riammissione

La riammissione all'associazione dei soggetti espulsi potrà avvenire dopo un periodo di cinque anni come da regolamento solo dopo una ponderata dissertazione all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo e conseguente deliberazione con votazione favorevole all'unanimità. Se l'espulso dovesse essere riammesso dovrà frequentare un corso di aggiornamento e superare le eventuali prove necessarie alla sua attestazione.

 

Incompatibilità

Le sanzioni disciplinari della censura, della sospensione temporanea e dell'espulsione dall'associazione non sono deontologicamente compatibili con l'assunzione e/o il mantenimento delle cariche di Presidente, Consigliere o Probiviro.
L'incompatibilità è riferita alla durata del mandato elettivo o comunque alla durata della sospensione e/o della espulsione se superiore.

 

Pubblicità

La censura e la sospensione temporanea dall'associazione sono rese pubbliche mediante affissione presso la bacheca nella sede nazionale dell'Associazione e a tutela del consumatore nell'apposito sito web.

 

Apertura del procedimento e tentativo di conciliazione

Il Presidente dell'Associazione, a seguito di denuncia o segnalazioni sottoscritte o provenienti da un collega, privati, da enti o dallo sportello del consumatore, dopo un attento esame dell'attendibilità e fondatezza delle segnalazioni, esperisce un tentativo di conciliazione tra le parti.
Della eventuale conciliazione viene rilasciato un formale atto a verbale che viene trasmesso al Consiglio Direttivo per la deliberazione e l'eventuale archiviazione del caso.
In caso di mancata conciliazione, e comunque nel caso di segnalazione da parte di autorità giudiziaria, il Presidente trasmette gli atti al Collegio dei Probiviri per l'eventuale apertura del procedimento disciplinare.

 

Relazione e deliberazione finale

Le sanzioni sono deliberate dal Collegio dei Probiviri a conclusione del procedimento disciplinare, salvo "l'espulsione" che su richiesta del Collegio dei Probiviri sarà eseguita dal Presidente che la porrà all'ordine del giorno della successiva assemblea degli associati per la ratifica.
Contro il provvedimento di espulsione l'interessato può ricorrere all'assemblea degli associati presentando una memoria scritta da leggere all'assemblea stessa prima della votazione per la ratifica del provvedimento.
Il Collegio dei Probiviri, con voto espresso, delibera l'archiviazione, se gli addebiti risultano infondati o l'eventuale sanzione da applicare.
Il provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni che lo hanno determinato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione l'interessato può porre ricorso al Consiglio Direttivo.

 

10) Norma residuale

Il contenuto del presente documento vincola anche il Socio Ordinario nelle situazioni in cui la singola norma è applicabile.